Art. 2.

      1. Tutte le aree demaniali che sono state interessate da opere di urbanizzazione ma per le quali permanga una seppur ridotta funzionalità idraulica, accertata o presunta, sono oggetto, a domanda degli interessati, della concessione del diritto di superficie con le modalità previste dalla legge, salvo il caso in cui, a insindacabile giudizio dell'ente territoriale competente, l'occupazione in atto non ne pregiudichi la funzionalità idraulica. La concessione del diritto di superficie è limitata ai soli manufatti che insistono sulla proiezione del sedime demaniale e che siano stati realizzati anteriormente al 31 dicembre 1992. La concessione viene rilasciata dall'ufficio finanziario competente dietro pagamento di una somma stabilita dall'ufficio tecnico erariale.